In Ticino non c'è disparità di trattamento nell'attribuzione degli assegni familiari integrativi e di prima infanzia. Il Tribunale federale oggi, giovedì, ha infatti emesso una sentenza secondo la quale il principio costituzionale della parità di trattamento non è violato tra un cittadino straniero, che li riceve una volta stabilitosi nel cantone da cinque anni, rispetto a uno svizzero, che ne ha diritto già da dopo tre.
Il Gran Consiglio ticinese aveva modificato nel 2015 la legge cantonale sugli assegni di famiglia portando a cinque il numero di anni di residenza nel cantone necessari ai cittadini stranieri per ottenere il versamento di queste prestazioni. Per gli svizzeri la soglia è stata mantenuta a tre anni come in precedenza.
La revisione della legge ha suscitato lo scontento di alcuni stranieri residenti nel cantone, che si sono rivolti al Tribunale federale chiedendone l'annullamento. La suprema Corte respinge le loro argomentazioni, ritenendo che vi siano ragioni obiettive che giustificano la nuova legislazione.
ATS/px
Per saperne di più:
- il testo della sentenza online
- il comunicato stampa (in pdf)
Dal Quotidiano:
CSI 18.00 del 5 gennaio 2017 — Il servizio di Amanda Pfändler
RSI Info 05.01.2017, 18:11
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